"Se non ci sono Cani In paradiso, allora quando muoio voglio andare dove sono andati loro." Will Rogers

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ALCUNE IPOTESI DI AIUTO ECONOMICO:

  • € 20,00 per un vaccino polivalente;

  • € 90,00 euro per sfamare un cane per un mese( adozione a distanza);

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  1. Direttamente online attraverso PayPal, all’indirizzo seguente: flavia@zampesarde.it (clicca su “invia denaro a parenti e amici”)

  2. Bonifico bancario tramite il seguente IBAN: IT 59Y 01030 87710 000000318977. banca Monte Paschi di Siena, intestato all’Associazione Protezione Animali Ghilarzese “I Miei Amici Onlus”.

    per bonifici internazionali, codice Bic/Swift: BCITITMXXXX

  3. Versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE nr: 93396794 intestato all’ Associazione “I Miei Amici Onlus” IBAN: IT15 F076 0117 4000 00093396794

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  4. Postepay evolution nr: 5333171225383179,intestato a Flavia Carta c.f. nr: CRTFLV65H63E004A


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Se vuoi donare farmaci utili per curare i nostri cani del canile ci occorrono i seguenti prodotti:

  • Antiparassitari interni ed esterni

  • Ivomec, Omega Pet

  • Disinfettanti per la cute (betadine)

  • Pasta per sverminare (tipo Nemex)

  • Sinulox

  • Siringhe 2,5 ml

  • Cibo per cani con insufficenza renale, light , senior.

  • Crocchette e scatolette in generale

  • Allopurinolo

  • Drontal plus

  • Frontline combo

  • Advantix

  • Augmentin (uso umano)

  • Baytril

  • Rymadil

  • Cardotek (per la filaria)

  • Flagyl

  • Milteforan

  • Glucantime

  • Gocce per orecchie, sverminanti.

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Le imprese che producono o scambiano “prodotti farmaceutici” o “derrate alimentari” possono cederle gratuitamente alle Onlus, al posto di eliminarle dal circuito commerciale, senza dover considerare questa cessione tra i ricavi, come destinazione estranea all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art 53, comma 2 del Tuir.

Non viene pregiudicata la deduzione dei relativi costi di acquisto e la cessione gratuita è esente in base a quanto stabilito dall’art 12 D.P.R. 633/72.


Le cessioni gratuite alle Onlus sono agevolate anche se riguardano altri beni, non di lusso, diversi dai precedenti, a patto che:

  • Siano prodotti o commercializzati dall’impresa, e presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneitĂ  di utilizzo non ne consentano la commercializzazione o la vendita;

  • Queste cessioni non sono considerate ricavi, come destinazione estranea all’attivitĂ , per un importo corrispondente al costo di produzione o acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato.

  • Ai fini Iva, questi beni si considerano distrutti e quindi alla loro cessione non si applica dell’Iva, non subendo la rettifica della detrazione dell’imposta pagata al momento dell’acquisto o dell’importazione.